Ici sulle seconde case, il pagamento entro domani

Fonte: il Sole 24 Ore

Scade domani il pagamento della prima rata o del saldo Ici per il 2008 per le seconde case e per gli immobili che non sono abitazioni principali. Ma alcuni Comuni hanno concesso una proroga di qualche giorno, per le difficoltà ad analizzare i regolamenti comunali, che contengono regole diverse da Comune a Comune, generando un federalismo delle regole fiscali, piuttosto che del gettito. Da quest’anno non si paga più l’imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). L’abolizione è stata prevista dal decreto legge 93/08 a pochi giorni dalla scadenza e molti Comuni hanno deciso di non recapitare alcun modello di pagamento precompilato, lasciando al contribuente l’onere di verificare se l’imposta è ancora dovuta. Il dipartimento delle Finanze, nella risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008, ha fornito alcuni chiarimenti. In generale, per non versare l’imposta comunale è necessaria la contemporanea sussistenza di queste tre condizioni: il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) deve essere una persona fisica; l’unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale; l’immobile deve avere una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi Ici, l’esenzione spetta a ciascuno di questi. In caso di destinazione ad abitazione principale solo per qualche proprietario, gli altri continuano a pagare l’imposta in base alla loro percentuale di possesso. Se si acquista un’abitazione e si destina da subito come dimora abituale, ma la residenza viene trasferita dopo qualche mese, spetta l’esenzione a condizione che venga presentata la dichiarazione Ici al Comune per comunicare la propria dimora nella nuova abitazione fin dalla data di acquisto. Sono esenti anche le pertinenze, cui va riservato lo stesso trattamento previsto per il bene principale, nei limiti di numero e categoria catastale riconosciuti dai regolamenti comunali. Può non versare l’imposta anche chi negli anni scorsi non ha utilizzato l’aliquota agevolata e/o la detrazione, anche se spettanti. Lo stesso vale per chi non ha mai considerato il garage o la cantina dell’abitazione principale come pertinenza agevolata, anche se poteva farlo e il regolamento comunale non prevedeva diversamente. In questi casi, se il contribuente ha la residenza anagrafica in questi immobili, l’esenzione è dovuta anche senza la presentazione al Comune entro il 31 luglio 2009 della dichiarazione Ici. In ogni caso, la scadenza è il 30 settembre 2008 per le variazioni intervenute lo scorso anno. Si tratta di informazioni che il Comune può ottenere in base ai registri dell’anagrafe. Se questa verifica non viene effettuata, però, il Comune potrebbe inviare un avviso di accertamento, destinato comunque ad essere annullato. Per evitare problemi, è consigliabile presentare comunque la dichiarazione Ici per comunicare al Comune che da quest’anno ci si avvale dell’esenzione. La dichiarazione è sempre obbligatoria, invece, se il contribuente intende considerare abitazione principale un immobile in cui non ha residenza, ma dimora abituale. Lo stesso vale per le seconde case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale e che sono considerate abitazioni principali da molti regolamenti comunali.Il dizionario dei contribuentiA Abitazione principale: l’esenzione Ici vale solo per l’abitazione principale che non coincide sempre con l’immobile acquistato come “prima casa” (agevolazioni Iva, imposta di registro, catastale, ipotecaria). L’abitazione principale è infatti quella in cui il proprietario ha la residenza anagrafica. Il contribuente può comunque provare che ha la dimora abituale è in una casa diversa Assimilazione: L’esenzione si estende alle abitazioni assimilate a quella principale dai regolamenti comunali in vigore al 29 maggio scorso. Casi tipici: la casa concessa in comodato gratuito ai parenti e dell’abitazione degli anziani o dei disabili in case di cura B Box: L’esenzione è estesa anche ai box, ma nei limiti fissati dai regolamenti comunali C Comuni: sono loro a precisare, per alcuni aspetti particolari, la sfera di applicazione dell’esenzione. Possono anche limitare le pertinenze, fissando un massimo per ogni abitazione principale o decidendo che lo solo i fabbricati entro determinate categorie catastali. I regolamenti comunali sono consultabili su www.webifel.it D Divorzio o separazione: L’esenzione spetta anche al coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale di cui è proprietario (a condizione che non lo sia già di un’altra casa), e che per lui è l’abitazione principale, nello stesso Comune. Quindi, beneficia dell’esenzione per la casa principale, ma non per la casa coniugale. Invece, se la sua abitazione principale è in un Comune diverso da quello della casa coniugale, è esentato su entrambe Dimora abituale: si presume sia l’abitazione che coincide con la residenza anagrafica. Ma non sempre è così: si può risiedere in un Comune e lavorare in un altro. Si può ottenere l’esenzione esibendo le ricevute di pagamento di elettricità, gas, acqua, condominio e rifiuti E Eredi: Anche per gli eredi vale la regola dell’abitazione principale: è esente chi ha la residenza (o la dimora abituale) nella casa ereditata. Mentre se essa viene, per esempio, affittata ad altri, l’Ici va pagata F Fabbricati rurali: sono esclusi da Ici i fabbricati che hanno i requisiti di ruralità. Tali anche le costruzioni che servono all’allevamento e al ricovero degli animali, oltre che i fabbricati utilizzati per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche di coop e consorzi N Nuda proprietà: è il diritto che rimane al proprietario dell’immobile, quando un altro soggetto ne ha l’usufrutto. Il nudo proprietario non paga l’Ici, in quanto il soggetto passivo dell’imposta comunale è l’usufruttuario P Pertinenze: il proprietario della casa principale può destinare una pertinenza in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione. Tuttavia, l’esenzione vale nei limiti dei regolamenti comunali R Rimborsi: Chi ha già versato l’Ici sugli immobili esentati ha diritto al rimborso, che deve essere disposto d’ufficio dai comuni, in base ai loro regolamenti. Se manca il regolamento o il rimborso d’ufficio non arriva, il contribuente può richiedere il rimborso all’Ufficio Tributi del Comune interessato, entro 5 anni dalla data del versamento dell’imposta. Il rimborso deve essere effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (compresi gli interessi) Ravvedimento: chi non riesce a pagare l’Ici entro il 16 giugno e non viene “scoperto” prima dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso, versando quanto dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi (si leggano gli articoli sotto) Rendita catastale: è il valore fiscale attribuito a un immobile e si ottiene moltiplicando la sua consistenza (vani, mq o mc) alla tariffa d’estimo. L’agenzia del Territorio la determina tenendo conto del Comune, della zona censuaria, della categoria e della classe S Scadenza: l’acconto Ici 2008, pari al 50% dell’imposta va pagata entro lunedì 16 giugno 2008 . Tra il primo e il 17 dicembre 2008 (il 16 è domenica), invece, deve essere versato il saldo. Liquidabile in un’unica soluzione, entro il termine della prima rata. Per la base imponibile, su cui si applica l’aliquota decisa dal Comune, si deve moltiplicare la rendita catastale in vigore al 1° gennaio (rivalutata del 5%) per 50 se immobili di categoria A/10 e D ( uffici, studi, alberghi, opifici), per 34 se immobili C/1 (negozi e botteghe), per 140 se immobili B (collegi, convitti) e per 100 se seconde case e altri immobili T Terreni: sono considerati agricoli se adibiti all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse. L’area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio U Ulteriore detrazione: lo sconto dall’imposta per l’abitazione principale dell’1,33 per mille previsto dalla manovra 2008 è stato completamente assorbito dalla nuova esenzione V Ville e castelli: Per questi non vale l’abolizione dell’Ici

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